E’ noto che tra i doveri che previsti a norma dell'art. 143 Cod. Civ. che incombono in capo ai coniugi a seguito del matrimonio, c'è anche l'obbligo reciproco alla fedeltà, oltre che all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
Ora, la violazione di uno di questi doveri, può essere invocata, in sede di separazione quale, elemento di addebito, che laddove attribuito al coniuge economicamente più debole, permette di escludere in capo al medesimo il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento.
Con ordinanza n. 4899/2020 del 24.02.2020 la Cassazione ha stabilito che è corretta la pronuncia di addebito della separazione in capo al coniuge per infedeltà, laddove sostenuta da alcune foto che ritraggono il coniuge con un'altra persona in atteggiamenti intimi.
A sostegno di questa massima è, secondo la Corte di Cassazione, il fatto che la comune esperienza induce a presumere dalle fotografie, l'esistenza di una relazione extraconiugale.
Avv. Federica Novaga