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Affido Condiviso e Preminente Interesse del Minore: No ad una Matematica Suddivisione dei Tempi Di Permanenza del Figlio Presso Ciascun Genitore

30/03/2020

È quanto disposto da una recente ordinanza resa dalla Corte di Cassazione. Si tratta dell’ordinanza n. 3652/2020.

La vicenda trae origine da una situazione nella quale il Tribunale ha disposto l’affido condiviso della figlia minore di una coppia, con residenza prevalente presso la madre alla quale era stata assegnata la casa coniugale, disponendo la regolazione dei tempi di frequentazione della figlia con il padre.

Il padre, opponendosi alla decisione, propone reclamo alla Corte d’Appello chiedendo lo spostamento della residenza della figlia presso la propria abitazione, in modo da garantire una convivenza paritaria in termini temporali, della figlia con entrambi i genitori.

Anche la Corte d’Appello respinge la richiesta del padre, che propone ricorso per Cassazione.

La Cassazione respinge il ricorso affermando che: “la regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice di merito che, partendo dalla esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi ad una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all’esplicazione del loro ruolo educativo.”

In sostanza alla base della pronuncia stanno i seguenti principi:

  1. elemento primario che il giudice deve valutare nel disporre in merito ai criteri di affidamento del minore è il preminente interesse dello stesso a non subire ulteriori elementi di disagio o sconvolgimenti della propria condizione di vita rispetto alla rottura del nucleo familiare;
  2. sulla base di questi presupposti devono essere assunte le ulteriori decisioni in merito alla definizione del luogo di residenza del minore e l’indicazione del genitore collocatario;
  3. nel valutare la richiesta di spostamento della residenza della minore presso un altro genitore (il padre nel caso in esame) occorre tener conto dell’inutile turbamento che questo comporterebbe in capo alla minore, laddove la condizione di convivenza con la madre sia priva di elementi di disagio;
  4. risulta riduttivo e non corrispondente agli interessi del minore, assumere la decisione dello spostamento della residenza (nel caso in esame presso il padre) tenendo esclusivamente conto della compatibilità degli orari di lavoro del genitore e del tempo a disposizione della figlia.

Di conseguenza, anche alla luce di questa ulteriore pronuncia, occorre ricordare che l’affidamento condiviso del minore, non può essere inteso come attribuzione e suddivisione matematica dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, ma va valutato dal giudice di merito, caso per caso quale sia il preminente interesse del minore. In ogni caso, l’affidamento rimane condiviso nel senso che le decisioni di maggior interesse per il minore devono essere prese da entrambi i genitori e, tale principio non viene superato anche laddove, il figlio trascorra più tempo con un genitore rispetto ad un altro.

NOTA LEGALE
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